DPI – Il dispositivo guidato

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La norma tecnica UNI EN 353.2 – Dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile descrive un sistema costituito da un cordino metallico o tessile (con lunghezze fino a circa 50 metri) da connettere nella sua estremità posta alla quota più alta ad un ancoraggio e corredato di un dispositivo di blocco che entra in funzione in caso di trazione verso il basso. Il sistema di blocco permette lo scorrimento automatico verso l’alto e solo tramite opportune regolazioni manuali verso il basso. Può essere dotato di assorbitore di energia (che andrà comunque sempre previsto, eventualmente come elemento aggiuntivo). Il collegamento con l’ancoraggio e con l’imbracatura indossata dall’operatore avviene tramite connettori (moschettoni).

Il dispositivo guidato offre

  • Semplicità di utilizzo
  • Semplicità di ispezione e manutenzione con possibilità di rilevare facilmente difetti o usura del cavo
  • Leggerezza rispetto al sistema retrattile
  • Il blocco del cavo ad una misura determinata permette di lavorare in regime di caduta totalmente trattenuta in zone diverse dell’area di lavoro
  • Funzionamento del sistema di blocco in tutte le condizioni di caduta, comprese situazioni di lento scivolamento e rotolamento su piani inclinati.
  • Funzionamento del sistema di blocco con tutte le angolazioni possibili tra cavo ed asse del punto di ancoraggio
  • Generalmente più economico rispetto al sistema retrattile

TOSCANA SICUREZZA® fornisce, oltre agli ancoraggi da fissare alla struttura delle coperture, anche una gamma completa di DPI. Contatta il nostro ufficio tecnico per avere maggiori informazioni.

Quando è necessaria l’installazione di una linea vita

linee vita Firenze

 

In quali occasioni è indispensabile installare un sistema anticaduta permanente?

Il regolamento regionale toscano a prevede che si installino dispositivi di prevenzione e protezione dalle cadute dall’alto in occasione della realizzazione di nuove opere o di manutenzioni straordinarie ad opere esistenti, quando l’intervento riguardi piani di copertura con altezza superiori ai 2 metri escludendo tuttavia esplicitamente dal proprio ambito di applicazione i seguenti interventi:

  • Gli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
  • I pergolati e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 80, comma 2, lettera b) della l.r. 1/2005 (…opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni).
  • Le coperture che non espongono ad un rischio di caduta dall’alto da un’altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante.
  • Le coperture su cui gli interventi impiantistici non ricadano nelle seguenti categorie: impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, compresi impianti da fonti di energia rinnovabili; impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione di qualsiasi natura o specie, compresi impianti da fonti di energia rinnovabili, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense
  • Le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4 metri. In tali casi dovrà comunque essere redatto l’elaborato tecnico della copertura. L’eventuale successiva installazione di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia comporta l’adozione di misure preventive e protettive fisse o permanenti.